Libertà di culto: in Italia i musulmani ne godono solo a metà
«Il no alla moschea delle amministrazioni comunali viola la Costituzione e la Carta europea dei diritti dell'uomo». Lo spiega in un'intervista a Osservatorio Diritti l'avvocato penalista milanese Luca Bauccio, che da anni assiste le comunità islamiche contro i casi di discriminazione basate sul culto religioso
«Alcune amministrazioni, issando la bandiera del no alla moschea, formalizzano di fatto un atteggiamento discriminatorio e islamofobico, che si formalizza come un comportamento illecito». A parlare è Luca Bauccio, avvocato penalista milanese, che da anni si occupa di discriminazione basata sul culto religioso, in particolare quello islamico, la minoranza religiosa più importante in Italia, «trasformata – prosegue l’avvocato – in un imputato a seguito delle vicende internazionali legate al terrorismo, facendo sorgere una tendenza pericolosa, con partiti politici e movimenti che fanno della islamofobia un argomento di propaganda».
Leggi anche
Berlino: viaggio nella moschea aperta ai gay
Blasfemia: in Pakistan il reato colpisce musulmani, ahmadi e cristiani
Di recente – su iniziativa dell’avvocato Bauccio – c’è stata un’importante pronuncia del Consiglio di Stato che, partendo dal caso “no alla moschea” di Casalmaggiore (Cremona), fa luce sulla differenza tra diritto di culto e di preghiera, «perché di fatto il Consiglio di Stato dice che il diritto alla preghiera non può mai essere impedito».
Iscriviti alla newsletter di Osservatorio Diritti
Libertà di culto negata: la comunità islamica in Italia
Dire che ai musulmani la libertà di culto in Italia viene negata in generale sarebbe scorretto, se solo si considera la presenza – lungo tutta la Penisola – di moschee e centri islamici in cui la comunità islamica può riunirsi e pregare. A Segrate, nel milanese, ad esempio, esiste la più antica moschea d’Italia. Ma dire che esistono casi in cui di fatto viene negata una libertà costituzionalmente definita aderisce alla realtà. Non mancano infatti le amministrazioni che di fatto, e apertamente, dichiarano il proprio “no alla moschea”.
Leggi anche
Donne musulmane contro spose bambine
«Dichiarare un no alla moschea – afferma l’avvocato – significa formalizzare una discriminazione, che nessuna legge può mai autorizzare in un paese democratico e civile come il nostro. I pubblici amministratori non hanno la libertà di scegliere in base alle proprie preferenze politiche e ideologiche chi favorire e chi danneggiare. Ma devono agire nel solco della legge. Sono pubblici ufficiali, non sono più politici o capi di partito. Un capo politico potrebbe anche dichiarare di essere contrario alle moschee ed esprimere così una propria visione politica, che si può anche contestare e considerare razzista in termini culturali, ma quando a dichiarare queste stesse cose e ad attuarle è un amministratore, entriamo su un piano che non è consentito dalla legge».
Sono numerose le città, o anche i piccoli centri di provincia, dove sono presenti mosche o centri islamici. E se esiste una moschea a Torino, Napoli, Novara o Padova, perché non potrebbe esistere a Magenta, nel Milanese, o a Casalmaggiore, nel Cremonese? Si domanda l’avvocato Bauccio, che negli ultimi mesi sta seguendo questi due casi in Lombardia.
«La moschea – prosegue l’avvocato – in quanto tale non è un luogo pericoloso. Lo diventa, chiaramente, se viene frequentato o ospita persone che compiono dei crimini. Ma a quel punto non è la moschea in quanto tale l’imputato, ma i responsabili dell’illecito. In Italia in nessuna delle moschee esistenti ci sono state situazioni critiche. A Catania, Bari, Torino, Napoli, sono presenti delle moschee, ma non ci sono mai stati procedimenti penali che hanno dichiarato che la moschea è luogo di raccolta di delinquenti. Al contrario, tutti gli investigatori sanno che è un luogo sicuro in questo senso, perché è un luogo controllato. Insomma le moschee, al contrario, sono valido alleato nella lotta contro gli estremisti, perché lì non trovano argine, ma alleati attraverso i quali combattere le singole persone che eventualmente sostenessero questo tipo di idee terroristiche».
Libertà di culto: il significato nella Costituzione
Quando parliamo del diritto alla preghiera e al culto, parliamo di un diritto costituzionale, che – in quanto tale – non può essere limitato e soprattutto ha un valore che sovrasta ogni legge o regolamento regionale o comunale. Il diritto è garantito dall’articolo 19 della Costituzione:
«Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume».
Poi c’è una fonte di legge che va oltre anche la Costituzione italiana e che garantisce la medesima libertà. «Spesso ci si dimentica – dice l’avvocato Bauccio – dell’articolo 10 della Cedu, la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, la quale invece è vincolante per i giudici, ha una posizione sovra costituzionale. È una fonte di legge che, al pari della Costituzione, orienta e guida i cittadini di un paese. Il legislatore non potrebbe mai fare una legge contro la Cedu, altrimenti il paese verrebbe condannato. Questi due articoli, l’articolo 19 della Costituzione e l’articolo 10 della Cedu, dicono di fatto la stessa cosa. Quindi è indubbio che nessun amministrazione potrebbe dire mai no alla moschea. Perché compirebbe un attentato contro la Costituzione, andrebbe contro la legge».
Leggi anche
Iran: la lunga lotta delle donne contro il velo obbligatorio
Islam e donne: la Tunisia pensa a un’eredità senza discriminazioni
La libertà religiosa, la Costituzione e i piani regolatori
«Quando un amministratore omette di prevedere nel piano regolatore uno spazio da destinare al culto quello è un amministratore che sta ignorando un precetto costituzionale», afferma senza troppi giri di parole l’avvocato. Che rafforza la sua affermazione con dei dati.
Se i musulmani in Italia fossero una cerchia ridotta, diventerebbe difficile per un’amministrazione comunale dare prevalenza a interessi che sono ridotti e che riguardano qualche decina di persone, altrimenti il piano regolatore dovrebbe impegnare un numero di aree impressionante per soddisfare chiunque. Ma in Italia la prima religione non cattolica è proprio quella musulmana. I musulmani in Italia si stima siano 2,6 milioni, ovvero il 4,3% della popolazione complessiva, di cui il 44% di cittadinanza italiana.
«Ignorare le esigenze di queste comunità – prosegue l’avvocato – diventa grave. Nella mia esperienza ne ho visti tanti. Purtroppo in Lombardia sono numerosi i casi dove le amministrazioni hanno fatto del “no” alla moschea uno scopo propagandistico e politico. Casi in cui le comunità sono costrette ad organizzarsi in associazioni ma non possono esercitare il culto. E per una festività o eventi importanti per l’esercizio del culto sono costretti a vedersi quasi in semi clandestinità. Come successo a Magenta, o a Casalmaggiore, un paese guidato da un sindaco che ha dichiarato espressamente il proprio no moschea. Questo è un fatto che non può essere giustificato».
Libertà di preghiera e di culto: il Consiglio di Stato e il caso Magenta
Proprio a Casalmaggiore, recentemente, c’è stata una diatriba finita prima al Tar e poi al Consiglio di Stato, il quale non ha potuto far altro che prendere atto che, finché non è previsto nel piano regolatore la destinazione di un’area in cui può essere costruita una moschea, questa non può essere fatta.
«La moschea, dice in sostanza il Consiglio di Stato, deve essere fatta nel rispetto del piano regolatore e delle leggi urbanistiche. Ma questo non significa che i musulmani non possono pregare», spiega l’avvocato.
La pronuncia del Consiglio di Stato, in sostanza, distingue tra il diritto alla preghiera e il diritto di culto. Il diritto alla preghiera non può mai essere impedito. Il diritto di culto ugualmente non può essere impedito, ma deve essere esercitato all’interno delle leggi urbanistiche.
«È stato un grande passo avanti questa pronuncia – dice Bauccio – per la comprensione e gestione del fenomeno religioso delle minoranze. Il rifiuto di un amministratore alla moschea è di fatto un illecito dal punto di vista amministrativo, ma anche dal punto di vista penale, a mio avviso, perché rappresenta un abuso del potere pubblico e come tale può sconfinare in un reato».
L’avvocato è impegnato proprio in queste settimane anche nella tutela legale dell’associazione Moschea Abu Bakar, che riunisce la comunità islamica di Magenta (che conta circa 1.500 fedeli), città alle porte di Milano, che ha fatto ricorso al Tar contro l’ennesimo diniego dell’amministrazione comunale ad avere uno spazio in cui potersi riunire a metà agosto, per la Festa del Sacrificio, festività molto sentita per la comunità musulmana.
Il sindaco, Chiara Calati, si era appellata all’articolo 52 dello Statuto comunale , secondo il quale le strutture comunali non possono essere adibite a luoghi di culto. Ma il Tribunale ha dato ragione all’Associazione Moschea Abu Bakar, sospendendo il provvedimento del sindaco di Magenta che negava la possibilità di riunirsi e disponendo l’individuazione dello spazio – da parte dell’amministrazione comunale – entro cinque giorni.
«È sotto agli occhi di tutti – afferma l’avvocato – che il divieto imposto dal sindaco di Magenta ai musulmani non ha alcun senso, perché nasce dalla volontà di escludere la comunità islamica dalla fruizione della città, dalla dignità e dal riconoscimento sociale. Il sindaco, con l’amministrazione comunale di Magenta, devono capire che non possono utilizzare il potere pubblico per perseguire interessi politici, che non sono compatibili con la loro funzione. Noi reagiremo tutte le volte che loro violeranno la legge».
Ma l’avvocato Bauccio non si fermerà. E sta già preparando un dossier per presentare ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo. «È giusto che se ne occupi un’autorità internazionale. È giusto che organismi europei deputati all’osservazione del rispetto dei diritti umani negli stati membri vengano investiti di questa situazione, diventata ormai insostenibile».
Il cristianesimo non sostiene la violenza sulle donne, sugli apostati, contro chi non crede a Cristo e l’evangelizzazione forzata.. Il suo commento a paragone, difesa o giustificazione dell’islam nei cinfrinti di qualdiasi altro credo monitesista è surreale… Lo sa quanti morti causa l’estremismo islamico e dove viene propagandato apertamente?
L’islam non ha firmato la Carte dei Diritti Universali dell’uomo e apertamente discrimina le donne,minaccia fino alla punizione fisica gli ebrei e i cristiani e sopra tutto condanna gli apostati ex musulmaniE’ contraria ai nostri principi etici e morali quali la poligamia e la violenza sulle donne in caso di aduletrio o divorzio. Viola quindi gli art. 8 e 19 della nostra Costituzione che vieta qualsiasi credo che è apertamente contraria alle nostre leggi e ordinamento giuridico. In Italia chi contravviene o istiga all’ordinamento giuridico deve essere sanzionato e quindi non si spiega come possano rimanere aperte delle moschee senza avere la certezza che nei loro sermoni non diffondono o sostengono valori e azioni penalmente rilevanti…Se in un tempio buddista o sinagoga si sitigasse a questi crimini gli sarebbero chiuse immediatamente.
Gentile Luigi, la ringraziamo per il suo commento. Ci limitiamo a qualche precisazione. E’ vero che l’Islam non ha firmato la Carta Universale dei Diritti dell’Uomo, così come non l’ha firmata il cristianesimo, il cattolicesimo, il buddismo o l’ebraismo, per restare ai suoi esempi: può essere firmata solo da degli Stati. Per quanto riguarda poi quel che si potrebbe predicare in teoria nei sermoni all’interno delle moschee, il nostro ordinamento non prevede una censura preventiva delle idee ma, al contrario, esiste il diritto di pensiero e di manifestare le proprie opinioni. Inoltre, una cosa è quel che l’Islam dice e, un’altra, è quel che gli Stati a maggioranza islamica attuano nei propri confini (per esempio: è innegabile che diversi Stati a maggioranza musulmana discriminino con le loro leggi le donne, ma questa è una cosa ben differente dal dire che è la religione a discriminarle). Nel caso di violazioni delle leggi italiane in Italia, naturalmente, bisognerebbe intervenire immediatamente. Ma, come è spiegato nell’articolo, è estremmamente improbabile che questo avvenga in una moschea: come ogni luogo pubblico, sono luoghi molto più “monitorati” e “presidiati”. Arrivederci e grazie ancora per il suo contribuito
Mi scusi, ma mi viene spontanea una provocazione: il cristianesimo o meglio il cattolicesimo non discrimina le donne? Non sono mai sullo stesso piano dell’uomo, non possono accedere al sacerdozio e fare carriera, ad esempio.