
Diritto umanitario di guerra e diritti umani: ecco come possono convivere
Il diritto internazionale dei conflitti armati (o diritto umanitario) e il diritto internazionale dei diritti umani (o diritti umani) sono uniti da un fine comune di protezione e da diritti inderogabili che stanno alla base di entrambi. Non sono, però, la stessa cosa
di Marina Del Greco e Barbara Lorusso
Nel diritto internazionale ci sono due settori che a prima vista hanno struttura e scopi diversi, ma che in realtà hanno diversi punti di contatto e forme di complementarietà: il diritto internazionale dei conflitti armati, noto anche semplicemente come Diritto umanitario o Ihl (dall’acronimo inglese International Humanitarian Law), e il diritto internazionale dei diritti umani, chiamato spesso per brevità, semplicemente, Diritti umani, con riferimento all’insieme di convenzioni, trattati e protocolli che se ne occupano.
Diritto internazionale umanitario dai tempi della nascita della Croce Rossa a oggi
La codificazione del diritto internazionale umanitario risale alla seconda metà dell’Ottocento e deve la sua origine soprattutto a Henry Dunant, il fondatore del Comitato internazionale della Croce Rossa. Gli strumenti giuridici su cui si basa questa branca del diritto sono le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 ed i due Protocolli addizionali del 1977.
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Il diritto internazionale umanitario trova la sua applicazione principale durante lo svolgimento di un conflitto armato ed ha, come scopo primario, quello di limitare l’uso della violenza durante gli scontri al fine di proteggere tutti coloro che non prendono, o non prendono più, parte alle ostilità. Tra questi soggetti protetti troviamo, in primis, bambini, donne e civili in generale, ma anche soldati attualmente fuori combattimento perché feriti, malati, naufraghi o prigionieri di guerra.
Il diritto internazionale dei conflitti armati, inoltre, mira a limitare l’uso della violenza anche tra i cosiddetti “combattenti legittimi” (ad esempio tra gli eserciti di due stati diversi o tra due singoli soldati avversari). In tali casi, infatti, il diritto umanitario impone di utilizzare solamente l’ammontare di violenza strettamente necessario a raggiungere l’obiettivo del conflitto, ovvero a indebolire la potenza militare del nemico, senza causare sofferenze superflue all’avversario.
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I diritti umani nel diritto internazionale
I diritti umani, invece, rappresentano quel ramo del diritto internazionale che protegge tutti gli esseri umani in quanto tali, attribuendo loro libertà e diritti di vario tipo (ad esempio civili, politici, economici, sociali o culturali). La codificazione dei diritti umani risulta molto più tarda rispetto a quella del diritto internazionale umanitario: solo dopo la Seconda guerra mondiale, e grazie principalmente agli sforzi delle Nazioni Unite, i diritti umani hanno iniziato a essere considerati una vera e propria branca del diritto.
Il manifesto di questo ramo del diritto internazionale risale al 1948 ed è costituito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani: un documento di 30 articoli, contenente una serie di diritti di cui ogni individuo dovrebbe poter godere.
La Dichiarazione, in quanto tale, non rappresenta un’obbligazione giuridica in senso stretto. Tuttavia, ad oggi molte sue disposizioni hanno acquistato il carattere di norme consuetudinarie, divenendo perciò pienamente vincolanti.
Poco meno di due decenni dopo, la Dichiarazione è stata affiancata da altri due strumenti, questa volta giuridicamente vincolanti: il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto Internazionale sui diritti economici, culturali e sociali. L’insieme dei tre documenti costituisce il cosiddetto Bill of Rights (Carta dei diritti).
Inoltre, è importante menzionare che esistono numerose convenzioni regionali sui diritti umani, come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, la Convenzione americana sui diritti umani del 1969 (nota anche come Patto di San Josè) e la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli datata 1981.
Diritto umanitario e diritti umani: le principali differenze
Il diritto internazionale umanitario e i diritti umani presentano dunque importanti differenze. In primo luogo, in relazione ai soggetti ai quali queste due discipline si rivolgono. Mentre il diritto internazionale dei conflitti armati tutela principalmente due categorie ben definite di persone, ossia chi non partecipa, o non partecipa più, alle ostilità, i diritti umani si applicano potenzialmente a qualsiasi individuo, senza alcuna restrizione o eccezione.
Sempre dal punto di vista dell’applicabilità, un’altra importante differenza è costituita dall’ambito territoriale di rilevanza delle due discipline. Per il diritto umanitario, infatti, vale il principio dell’extraterritorialità: lo stesso trova applicazione ovunque vi sia un conflitto armato, con modalità parzialmente diverse a seconda che il conflitto in questione abbia carattere internazionale o interno. I diritti umani, invece, devono essere garantiti da uno Stato a tutti gli individui presenti sul suo territorio e/o sotto la sua giurisdizione.
La questione risulta dunque lievemente più complicata, dal momento che, in primis, non vi è accordo circa il carattere alternativo o cumulativo dei due criteri: giurisdizione e territorialità.
Un esempio pratico è costituito dal tristemente noto caso di Guantanamo Bay: un campo di detenzione americano sul suolo cubano, dove la scissione della titolarità di sovranità territoriale e giurisdizione ha dato luogo a violazioni di diritti umani durate anni. Inoltre, il concetto stesso di giurisdizione è stato interpretato in modi diversi da Corti e Comitati, ritenendo, in alcune occasioni, che anche i territori occupati da uno Stato rientrassero sotto la sua giurisdizione, imponendo dunque di garantire anche lì tutti i diritti umani assicurati nel territorio dello Stato in questione.
Infine, un’ulteriore differenza tra il diritto internazionale umanitario e i diritti umani è costituita dalla rilevanza temporale dei due. Mentre il primo trova applicazione principalmente durante un conflitto armato (eccezion fatta per alcune disposizioni rilevanti anche in tempo di pace), i diritti umani risultano invece sempre applicabili, tanto in tempo di pace, quanto in tempo di guerra.
Tuttavia, è bene precisare che, mentre alcuni diritti umani (come il diritto alla vita, il divieto di schiavitù e la proibizione della tortura) non ammettono alcun tipo di deroga, altri diritti sono suscettibili di limitazioni (proporzionate, necessarie e non discriminatorie) in presenza di situazioni di emergenza tali da mettere in pericolo la sopravvivenza dello Stato stesso, come, appunto, un conflitto armato.
Diritto umanitario dei conflitti armati e diritti umani: i punti comuni
Nonostante le citate differenze, questi due rami del diritto internazionale presentano anche punti di convergenza. Già nel 1968, durante la Conferenza sui Diritti Umani di Teheran, è stata adottata una risoluzione che sottolinea la necessità di salvaguardare i diritti dell’uomo anche durante un conflitto armato. Inoltre, alcune delle previsioni contenute nel diritto internazionale dei conflitti armati risultano identiche, nel contenuto, ad alcuni diritti umani.
Un esempio è costituito dall’articolo 75 del I Protocollo Addizionale del 1977, contenente le garanzie minime da assicurare ai prigionieri di guerra, proibendo l’omicidio, la tortura, l’inflizione di punizioni corporali e i trattamenti inumani o degradanti. Allo stesso modo, il preambolo del II Protocollo Addizionale del 1977, riconosce espressamente che i diritti umani e «gli strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo offrono alla persona umana una protezione fondamentale».
Diritto internazionale umanitario e tutela dei diritti umani: due diritti complementari
Alla luce di quanto appena affermato, qual è dunque la relazione che intercorre tra il diritto internazionale dei conflitti armati ed i diritti umani? La questione del rapporto tra queste due branche è stata affrontata, per la prima volta, nel 1996 dalla Corte di Giustizia, nella sua Advisory Opinion sulla Liceità della Minaccia o dell’Uso di Armi Nucleari.
La Corte, con riferimento al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, ha affermato che la protezione garantita da tale strumento non può venir meno in tempo di guerra e che diritti come quello di non essere privati arbitrariamente della propria vita non possono che trovare applicazione, anche e soprattutto, in tale contesto. Chiaramente, in simili situazioni, il diritto dei conflitti armati assume la veste di lex specialis rispetto ai diritti umani, risultando dunque prevalente nel caso di contrasti, anche relativamente, ad esempio, all’interpretazione di un certo termine.
Quanto appena affermato, tuttavia, non deve indurre il lettore a presumere che il diritto dei conflitti armati e i diritti umani si pongano sempre in contrasto tra loro. Spesso, in realtà, i due risultano essere complementari e l’uno colma le lacune dell’altro. Nel caso denominato Prosecutor v. Furundzija, discusso davanti al Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia e relativo ai crimini di guerra commessi in negli anni ’90, è stato infatti evidenziato che «il diritto umanitario internazionale proibisce l’utilizzo della tortura durante un conflitto armato, senza tuttavia fornire alcuna definizione. Definizione che è, però, possibile trovare nell’articolo 1(1) della Convenzione contro la Tortura del 1984 […]», ovvero all’interno di uno degli strumenti relativi ai diritti umani e non al diritto dei conflitti armati.
Infine, entrambi questi rami del diritto contribuiscono a mantenere applicabili alcune garanzie fondamentali, sostituendosi l’uno all’altro a seconda della situazione. In tempo di pace, infatti, si applicano le tutele previste nei trattati internazionali relativi ai diritti umani. Al verificarsi di tensioni, tali previsioni possono essere derogate, come spiegato in precedenza, qualora ciò si dimostri necessario per la sopravvivenza dello Stato. Allo scoppio di un conflitto armato, però, diventa imperativo applicare il diritto umanitario dei conflitti armati che, pur prevedendo una protezione più limitata, non risulta suscettibile di deroghe e/o limitazioni.
Diritto umanitario internazionale e diritti umani uniti da diritti inderogabili e un fine comune
In conclusione, perciò, come affermato anche dalla Commissione Inter-Americana dei diritti umani, sebbene il diritto internazionale umanitario trovi la sua applicazione naturale in tempo di guerra e i diritti umani, invece, prevalentemente in tempo di pace, l’applicazione dell’uno non esclude necessariamente quella degli altri. Questi due rami del diritto internazionale condividono, infatti, un nucleo comune, costituito dai diritti inderogabili e uno stesso fine di protezione, sia della vita che della dignità della persona, facendo sì che, più che contrapporsi, queste due branche di diritto si completino a vicenda.