
Nega aiuto ai migranti: Inps condannato
Una sentenza riconosce il diritto all'assegno sociale anche senza il permesso di soggiorno
L’Inps non voleva proprio saperne. E così alla fine lo ha dovuto decidere un giudice, dando ragione all’Inca Cgil: l’istituto dovrà pagare l’assegno sociale a una cittadina albanese residente in Italia dal 2003, anche se non ha avuto un “permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo”. Lo ha stabilito nei giorni scorso la corte d’Appello di Firenze, che ha ribaltato così la sentenza emessa nel primo grado di giudizio (qui il nuovo testo).
Cosa prevedono Costituzione e Convenzione europea
La sentenza della corte d’Appello si basa sulle modifiche normative della legge n. 133/2008, secondo la quale, a partire dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale spetta a coloro che «abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale».
Pertanto, si legge nel verdetto, «nell’interpretazione della normativa appena citata deve ritenersi che il requisito del soggiorno legale e decennale in Italia (…) è venuto a superare l’esigenza del possesso della carta di soggiorno di lungo periodo per i cittadini extracomunitari». Tale interpretazione, per il giudice di secondo grado, è «l’unica conforme alla Costituzione e alla normativa sovranazionale in materia e all’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali».
Le ragioni dell’Inps
Nel settembre 2016, il tribunale di Arezzo aveva accolto le ragioni dell’Inps, secondo le quali alla donna extracomunitaria, pur residente in Italia da quasi quindici anni, non dovesse spettare l’assegno sociale perché sprovvista del permesso di soggiorno “per lungo soggiornanti”, come definito dalla legge.
Il verdetto di secondo grado di fatto annulla la sentenza e condanna l’Inps a corrispondere anche gli interessi legali, a decorrere dalla data di comunicazione del respingimento della richiesta. I tempi per un ricorso in Cassazione, comunque, sono tuttora aperti. L’istituto di previdenza, infatti, ha sei mesi per presentarlo, oppure 60 giorni in caso di notifica della sentenza.
Permesso di soggiorno di lungo periodo
Avere un permesso “per soggiornanti di lungo periodo” non è uno scherzo per un cittadino extracomunitario. Per ottenerlo, infatti, un immigrato extracomunitario deve: soggiornare regolarmente in Italia da almeno cinque anni; essere titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità; dimostrare la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale riferito a una qualsiasi tipologia di contratto; superare un test di conoscenza della lingua italiana.
Se viene a mancare anche una sola di queste precondizioni, non solo il richiedente non ottiene il documento, ma rischia anche di venire escluso da tutta una serie di servizi previdenziali a causa anche delle circolari restrittive dell’Inps, come nel caso dell’assegno sociale, del bonus mamma e anche del bonus bebè.
La sentenza dà nuove speranze per il bonus mamma
Claudio Piccinini, coordinatore dell’area Immigrazione dell’Inca, l’ufficio promotore della causa, commenta così:
«L’Istituto previdenziale non si smentisce e continua pervicacemente ad applicare interpretazioni restrittive a danno di chi regolarmente risiede nel nostro Paese, pur di fronte ad una palese violazione del principio antidiscriminatorio a cui le nostre Istituzioni hanno aderito da molto tempo».
«Questa sentenza – sostiene Piccinini – ci dà la forza di continuare nella nostra azione di difesa dei diritti dei migranti fino a quando l’Inps non deciderà di adeguarsi, prendendo atto dell’orientamento giurisprudenziale che può considerarsi oramai consolidato».
Non è infatti la prima volta, infatti, che l’Inca si fa promotore di una causa legale contro l’ente di previdenza. L’ultima in ordine di tempo riguarda il bonus mamma, il premio una tantum di 800 euro per i figli nati (o adottati) nel corso del 2017 e previsto dalla legge di Bilancio del 2017.
In questo caso la Cgil ha presentato un ricorso al Tar del Lazio perché ritiene la circolare dell’Inps discriminatoria nei confronti proprio degli stranieri extracomunitari che non hanno un permesso di soggiorno di lungo periodo, requisito indispensabile per beneficiare del bonus. Al momento si è ancora in attesa della sentenza, ma la decisione della Corte d’appello di Firenze crea un precedente a favore dell’Inca.