Ddl tortura approvato tra le critiche
Il Senato vota il disegno di legge. Amnesty e Antigone: «Proteggono solo l'apparato statale»
Associazioni, ong e perfino il padre della prima versione del testo non l’hanno presa bene: ieri il Senato ha approvato il disegno di legge che introduce il reato di tortura nell’ordinamento italiano a larga maggioranza (195 sì, 8 no e 34 astenuti), ma sono arrivate subito dure critiche da professionisti e volontari che si occupano di questi temi da una vita. A questo punto il provvedimento, dopo le modifiche apportate a palazzo Madama, torna in quarta lettura alla Camera.
A non riconoscersi nel testo votato c’è innanzi tutto Luigi Manconi, il presidente della Commissione per i diritti umani e primo firmatario del disegno di legge. Manconi ricorda il lungo iter di questa legge così: «Il primo giorno della legislatura, il 15 marzo del 2013, presentai un ddl sulla tortura. Quanto accaduto in questi anni è stato lo stravolgimento di quel testo che ricalcava lo spirito profondo che aveva animato le Convenzioni e i trattati internazionali sul tema».
Tra i più critici sulla decisione presa ieri da palazzo Madama c’è poi Amnesty International Italia, l’organizzazione internazionale che lotta contro le ingiustizie e in difesa dei diritti umani nel mondo. E c’è Antigone, un’associazione politico-culturale nata alla fine degli anni Ottanta a cui aderiscono soprattutto magistrati, operatori penitenziari, studiosi, parlamentari, insegnanti e cittadini che a diverso titolo si interessano di giustizia penale.
Ebbene, Amnesty e Antigone ieri hanno dichiarato che «questa legge, qualora venisse confermata anche dalla Camera, sarebbe difficilmente applicabile. Il limitare la tortura ai soli comportamenti ripetuti nel tempo e circoscrivere in modo inaccettabile l’ipotesi della tortura mentale è assurdo per chiunque abbia un minimo di conoscenza del fenomeno della tortura nel mondo contemporaneo, nonché distante e incompatibile con la Convenzione internazionale contro la tortura».
E non è tutto. Per le due organizzazioni l’approvazione del disegno di legge dimostra «la volontà di proteggere, a qualunque costo, gli appartenenti all’apparato statale, anche quando commettono gravi violazioni dei diritti umani». Una volontà, sostengono Amnesty e Antigone, che «continua a venire prima di una legge sulla tortura in linea con gli standard internazionali che risponda realmente agli impegni assunti 28 anni fa con la ratifica della Convenzione».
Il reato di tortura in Italia
La decisione di ieri arriva a quasi trent’anni di distanza dalla prima proposta di legge sulla materia depositata nel Parlamento italiano. Questa risale infatti al 1989 ed era stata presentata dall’allora senatore del Pci, Nereo Battello, dopo la ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dei diritti umani contro la tortura del 1984.
Il testo approvato dal Senato, all’articolo 1 prevede che chiunque, con reiterate violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minore difesa, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni.
Se il reato è commesso da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è la reclusione da 5 a 12 anni.
La previsione non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Se dalla tortura deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo. Se ne deriva una lesione gravissima sono aumentate dalle metà. Se ne deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è la reclusione di trenta anni. Se il colpevole provoca volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo.
L’istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura, a prescindere dalla effettiva commissione del reato, è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.
L’articolo 2 stabilisce che le dichiarazioni ottenute attraverso il delitto di tortura non sono utilizzabili in un processo penale.
L’articolo 3 non ammette il respingimento o l’espulsione o l’estradizione verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura.
L’articolo 4, infine, esclude il riconoscimento di qualunque forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura.