Porti il velo islamico? Licenziata

La Corte di giustizia Ue emette due sentenze sull'uso di simboli religiosi sul lavoro

Chi si ostina a mettere il velo islamico sul posto lavoro potrebbe essere licenziato. Secondo due sentenze emesse lo scorso 14 marzo dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, infatti, interrompere il contratto con un dipendente che si rifiuta di obbedire al divieto di «indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso» si può. Se l’azienda è stata chiara nello stabilire questa norma, infatti, «il licenziamento non costituisce una discriminazione diretta». In caso contrario, dice ancora la Corte, il datore non potrà rescindere il contratto solo a causa di una richiesta in questo senso da parte di qualche cliente. Una decisione che sta sollevando polemiche da parte di organizzazioni che si occupano della difesa dei diritti umani.

IL CASO BELGA

La prima causa ha esaminato quel che è successo a Samira Achbita, musulmana, assunta nel 2003 come receptionist dalla belga G4S, un’impresa che fornisce servizi di ricevimento e accoglienza. All’epoca della stipula del contratto, nell’azienda vigeva una regola non scritta che vietava ai dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni visibili delle proprie convinzioni politiche, filosofiche o religiose.

Nell’aprile 2006, Achbita ha informato il datore di lavoro che intendeva indossare il velo islamico durante l’orario di servizio e la direzione ha risposto che questo comportamento non sarebbe stato tollerato, perché contrario alla «neutralità» a cui si atteneva l’impresa nei suoi contatti con i clienti. Ma la donna ha comunque comunicato che, a partire dal 15 maggio, avrebbe indossato il velo.

A questo punto, il 29 maggio 2006, il comitato aziendale della G4S ha approvato una modifica del regolamento interno, entrata in vigore il 13 giugno 2006, che prevede che «è fatto divieto ai dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni visibili delle loro convinzioni politiche, filosofiche o religiose e/o manifestare qualsiasi rituale che ne derivi». E così il 12 giugno 2006 Achbita è stata licenziata e ha quindi contestato la decisione davanti ai giudici del Belgio.

Alla fine il caso è arrivato fino alla Hof van Cassatie, la Cassazione belga, che ha chiesto alla Corte di giustizia europea come interpretare la direttiva dell’Unione sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (n. 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000). La domanda, in sostanza, era questa: il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una norma interna generale di un’impresa privata, costituisce una discriminazione diretta?

Ebbene, la risposta arrivata il 14 marzo 2017 è questa. Innanzitutto, «la Corte rileva che la norma interna della G4S si riferisce al fatto di indossare segni visibili di convinzioni politiche, filosofiche o religiose e riguarda quindi qualsiasi manifestazione di tali convinzioni, senza distinzione alcuna» e «tale norma tratta, pertanto, in maniera identica tutti i dipendenti dell’impresa, imponendo loro, segnatamente, in maniera generale ed indiscriminata, una neutralità di abbigliamento».

Chiarito questo, e specificato anche che «dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che tale norma interna sia stata applicata in modo diverso alla sig.ra Achbita rispetto agli altri dipendenti della G4S», l’organo europeo ha dichiarato che «siffatta norma interna non implica una disparità di trattamento direttamente fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, ai sensi della direttiva».

Via libera ai licenziamenti, dunque? Quasi. «La Corte rileva che non è tuttavia escluso che il giudice nazionale possa arrivare alla conclusione che la norma interna istituisca indirettamente una disparità di trattamento fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, qualora fosse dimostrato che l’obbligo apparentemente neutro in essa contenuto comporta, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia». Ma anche in questo caso, comunque, «siffatta disparità di trattamento non costituirebbe una discriminazione indiretta qualora fosse giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento fossero appropriati e necessari». Detto questo, comunque, ora dovranno essere i giudici belgi a stabilire se, e in quale misura, la norma interna rispetti questi requisiti.

Secondo la Corte del Lussemburgo, inoltre, «è legittima la volontà di un datore di lavoro di mostrare ai suoi clienti, sia pubblici sia privati, un’immagine di neutralità, in particolare qualora siano coinvolti soltanto i dipendenti che entrano in contatto con i clienti», visto che questa intenzione «rientra nell’ambito della libertà d’impresa, riconosciuta dalla Carta».

L’istituzione Ue, dopo aver richiesto ai giudici belgi una serie di verifiche sul caso specifico, ha concluso quindi che «il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una norma interna di un’impresa privata che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul luogo di lavoro, non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali ai sensi della direttiva».

IL CLIENTE FRANCESE

L’altra sentenza della Corte di giustizia si occupa della Micropole SA, un’impresa privata con sede in Francia che il 22 giugno 2009 ha licenziato Asma Bougnaoui, ingegnere progettista per l’azienda dal luglio 2008. La donna voleva indossare il velo ma la società, in seguito alla lamentela di un cliente, ha ribadito il principio di «necessaria neutralità nei confronti della clientela». Visto il rifiuto a rispettare quanto stabilito dal datore di lavoro, la Micropole ha licenziato Bougnaoui, che si è rivolta dunque ai giudici.

La Cassazione francese ha chiesto alla Corte di giustizia se la volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio di un cliente che i suoi servizi non siano più forniti da una dipendente che indossa il velo islamico possa essere considerata un «requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa» ai sensi della direttiva.

Anche in questo pronunciamento i giudici comunitari chiedono alla corte nazionale di fare una serie di accertamenti sull’evento specifico per poter prendere una decisione in merito. In particolare, i magistrati hanno fatto riferimento al caso belga, specificando che «spetta a tale giudice verificare se ricorrono le condizioni rilevate nella sentenza G4S Secure Solutions, ossia se la disparità di trattamento, derivante da una norma interna apparentemente neutra che rischia di comportare, di fatto, un particolare svantaggio per talune persone, sia oggettivamente giustificata dal perseguimento di una politica di neutralità e se sia appropriata e necessaria».

Nel caso in cui il licenziamento non si basi sull’esistenza di una norma interna, però, bisognerebbe determinare se la volontà di tener conto del desiderio del cliente «sia giustificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, secondo la quale gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento vietata dalla direttiva non costituisce discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato».

Una frase un po’ arzigogolata per dire che, in conclusione, la decisione di un’azienda di considerare la richiesta dei clienti «non può essere considerata un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi della direttiva». La Corte ha ricordato quindi che «è solo in casi strettamente limitati che una caratteristica collegata, in particolare, alla religione può costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa».

LE REAZIONI

Per il direttore per l’Europa e l’Asia centrale di Amnesty International, John Dalhuisen, «la sentenza deludente della Corte di giustizia europea offre maggiore libertà d’azione ai datori di lavoro per discriminare le donne – e gli uomini – sulla base del credo religioso», mentre «in un’epoca in cui l’identità e l’aspetto sono diventati un terreno di scontro politico, le persone hanno bisogno di maggiore protezione contro il pregiudizio, non minore».

Dalhuisen ha detto che «la Corte ha affermato che i datori di lavoro non sono liberi di assecondare i pregiudizi dei loro clienti, ma stabilendo che le politiche aziendali possono impedire i simboli religiosi per motivi di neutralità, hanno trovato un espediente proprio per questi pregiudizi».

In un’interessante analisi apparsa sul sito della Open Society Foundation, una fondazione che cerca di favorire la costruzione di società attive e tolleranti, questa decisione è etichettata come un «giudizio illogico e guidato da considerazioni politiche di una minoranza di Stati Ue e minaccia la coerenza della legge di eguaglianza dell’Unione europea». Secondo questo articolo, la sentenza spinge i legislatori e i giudici a dover scegliere se applicare un approccio debole, oppure se assicurare una effettiva protezione delle minoranze religiose e sfidare l’islamofobia.

L’articolo punta il dito anche su alcune contraddizioni. A partire da quelle che caratterizzano le stesse società accusate dalle due donne licenziate. «Mentre la G4S in Belgio licenzia Ms. Achbita da suo lavoro di receptionist a causa del velo che indossa, la British G4S occupa donne che indossano il velo come security a eventi di alto profilo come le Olimpiadi di Londra».

E non mancano le accuse rivolte ai magistrati Ue di avere un «approccio contradditorio» rispetto all’importanza data alle opinioni dei clienti da parte delle società. «La Corte sostiene che un codice discriminatorio che vieti vestiti religiosi può essere più giustificabile per lo staff che ha a che fare con i clienti (Achbita, paragrafo 38), mentre le ragioni di preferenza del cliente non sono un motivo per cui un datore di lavoro possa chiedere a un dipendente di cambiare abbigliamento (Bougnaoui, paragro 40)», scrive la fondazione. Insomma, conclude la Open Society Foundation, «queste contorsioni sottolineano l’incoerenza dell’approccio della Corte».

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